Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione, in materia di numero dei senatori).

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge in misura non superiore a duecento, non più di quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

          b) al terzo comma, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;