1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge in misura non superiore a duecento, non più di quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al terzo comma, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;